Art. 6.
(Compiti delle regioni).

      1. Al fine di ottimizzare la localizzazione e di razionalizzare lo svolgimento delle relative attività fisico-motorie, le regioni svolgono i necessari compiti di programmazione e di indirizzo in collaborazione con le associazioni professionali di categoria del territorio di competenza. Tali compiti sono espletati attraverso lo strumento delle autorizzazioni, in particolare per quanto riguarda l'istituzione e la dislocazione delle strutture private destinate alle citate attività, sulla base di criteri che tengono conto, tra l'altro, delle esigenze della popolazione interessata e della opportunità di incentivare la diffusione delle medesime attività.
      2. Le funzioni amministrative relative all'espletamento dei compiti di cui al comma 1 sono attribuite dalle regioni agli enti locali competenti.